Il nuovo “Decreto Agosto” ha disposto alcune importanti novità in tema di versamenti tributari e contributivi per i versamenti sospesi nei mesi precedenti a causa dell’emergenza Covid-19,
in scadenza il 16/09/2020.
Versamenti in scadenza il 16/09/2020
Il nuovo “Decreto Agosto” è intervenuto a ridefinire le scadenze tributarie e contributive precedentemente sospese al 16/09/2020 dal “Decreto Rilancio” stabilendo tre diverse modalità di ripresa dei versamenti:
- Versamento dell’intera somma in un’unica soluzione entro il 16/09/2020
- Versamento dell’intera somma in 4 rate di pari importo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, purché la prima rata sia versata entro il 16/09/2020
- Suddivisione del versamento della somma in due tranche, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
- il 50% in un’unica soluzione entro il 16/09/2020 oppure in un massimo di 4 rate di pari importo (purché la prima rata sia versata entro il 16/09/2020)
- il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (purché la prima rata sia versata entro il 16/01/2021).
Si riepilogano di seguito i versamenti sospesi in questione:
- Per le imprese/lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 fino a € 2 milioni, imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc…) i versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, premi Inail) scaduti nel periodo 08/03/2020 – 31/03/2020.
- Per le imprese/lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 50 milioni:
- i versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, premi Inail) scaduti nel mese di aprile 2020 purché sussista una riduzione di almeno 33% tra il fatturato/corrispettivi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019.
- i versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, premi Inail) scaduti nel mese di maggio 2020 purché sussista una riduzione di almeno 33% tra il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
- Per le imprese/lavoratori autonomi con ricavi/compensi 2019 superiori a € 50 milioni:
- i versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, premi Inail) scaduti nel mese di aprile 2020 purché sussista una riduzione di almeno 50% tra il fatturato/corrispettivi di marzo 2020 rispetto a marzo 2019.
- i versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, premi Inail) scaduti nel mese di maggio 2020 purché sussista una riduzione di almeno 50% tra il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
4. Per gli enti non commerciali i versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali, premi Inail) scaduti ad aprile e maggio 2020.
Secondi acconti 2020
Il “Decreto Agosto” dispone inoltre la proroga della scadenza del secondo acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap dal 30/11/2020 al 30/04/2021 per i contribuenti ISA e forfettari che abbiano subito un calo di fatturato/corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno 33% rispetto al primo semestre 2019.
Cartelle di pagamento/avvisi
Il “Decreto Agosto” infine interviene a prorogare il versamento di:
- Cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia della Riscossione
- Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi
- Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
- Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali
- Atti esecutivi emessi dagli Enti locali
la cui scadenza originaria era compresa tra l’08/03/2020 e il 31/08/2020, in un’unica soluzione entro il 30/11/2020.